Statuto
Chi siamo
È possibile aiutare Ponte d’Amore attraverso delle donazioni che andranno in progetti concreti in Congo.
A tutti i benefattori la nostra più grande gratitudine.
Per donazioni
Donazioni 5×1000
Cod. Fisc. 93180450236
Bonifico bancario
Banca Veronese C.C. di Concamarise – Ag. Bonavicina
Iban: IT 90 O 08322 59800 000000322252
1. L’associazione è apartitica, non ha finalità di lucro e svolge attività di promozione ed utilità sociale.
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
3. Le finalità che si propone sono in particolare: a) formulare e realizzare azioni di carattere umanitario (sanità/educazione) per popolazioni rurali (Congo).
1. Sono ammessi all’associazione tutti coloro che né condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
2. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è l’assemblea (o il consiglio direttivo). Il diniego và motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
3. I soci sono soci ordinari: coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’assemblea.
4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile
1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attivitàta.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente Statuto e l’eventuale regolamento interno, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
1. Il socio può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall’Associazione.
3. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
1. Gli organi dell’Associazione sono:
– Assemblea dei soci;
– Consiglio direttivo;
– Presidente.
2. Tutte le cariche sociale sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.
L’assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci.
1. È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori.
2. L’assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
3. L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell’Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
L’Assemblea deve:
– approvare il conto consuntivo e il bilancio preventivo;
– fissare l’importo della quota sociale annuale;
– determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’Associazione;
– approvare l’eventuale regolamento interno;
– deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
– eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
– deliberare su quant’altro demandadole per legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
1. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presenta la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto, in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone ( o quando l’assemblea lo ritenga opportuno).
4. L’Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’Associazione e né devolve il patrimonio con il voto favorevole di 3/4 dei soci.
1. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell’Assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal Presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia).
1. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri, eletti dall’Assemblea tra i propri componenti.
2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
3. Il consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati dall’Assemblea; redige e presenta all’Assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’Associazione, il bilancio consuntivo e preventivo.
1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea; convoca l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
1. Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:
a) contributi e quote associative;
b) donazioni e lasciti;
c) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L. 383/2000.
2. L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.
1. I documenti di bilancio dell’Associazione sono annuali e decorrono dal 1° gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
2. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall’Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto, depositate presso la sede dell’Associazione almeno 20 giorni prima dell’assemblea e possono essere consultati da ogni associato.
3. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.
L’eventuale scioglimento dell’associazione sarà deciso soltanto dall’Assemblea con le modalità di cui all’art. 7 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.
L’associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statuari, può consorziarsi/riunirsi in coordinamento con altre pro-loco della zona/con altre associazioni che operano nel medesimo ambito.